Deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare Agenzia Entrate n. 39/E 26 settembre 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall`articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).
A decorrere dal periodo d`imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall`anno d`imposta 2016 per i soggetti con periodo d`imposta corrispondente all`anno solare) la deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari (deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale). Verrà meno, dal prossimo anno, anche l`obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.
Fino al periodo d`imposta 2014 il TUIR prevedeva:

  • l`indeducibilità dei costi, salva dimostrazione delle esimenti (che l`impresa svolgesse in via prevalente attività commerciale effettiva, che l`operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico e che l`operazione avesse avuto esecuzione)
  • l`obbligo della separata indicazione dei… [continua sul sito]