Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere “regolare”
La Quinta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017 ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi carburante, come prevede il Regolamento approvato con il d.P.R. n.444 del 1997, la relativa scheda deve:
contenere tutti i dati indicati nell'art.2 del Regolamento;
recare la firma di convalida dell'addetto al distributore apposta all'atto di ogni rifornimento (art.3)
contenere l'annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre(art.4).
La Cassazione precisa inoltre che l'adempimento di tali prescrizioni "costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell'impresa".
