Reato di tortura: la legge in Gazzetta ufficiale

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18-07-2017 la Legge 14 luglio 2017 n. 110 che introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura.
Vengono quindi introdotti, nel codice penale, gli articoli 613-bis e 613-ter riguardanti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura.
L'art. 613-bis (Tortura) prevede la pena della reclusione da 4 a 10 anni per chiunque che, "con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà , cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà , vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…se il fatto e' commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".
La pena della reclusione passa da 5 a 10 anni nel caso in cui i fatti siano commessi "da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio".
L'art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura), invece, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni se "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è' commesso".