La Cassazione Civile sulla configurabilità del reato di “mobbing”

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 16335 del 3 luglio 2017 chiarisce che per "mobbing" si intende comunemente "una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità ".
Al fine della configurabilità del reato di mobbing, precisa la Cassazione, sono rilevanti, tra gli altri, i comportamenti di carattere persecutorio posti in essere sistematicamente dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che determinino un evento lesivo della salute o della personalità del dipendente.