Startup innovative – Dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per la modifica degli atti costitutivi

Per la registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative i codici tributo non cambiano. Bisogna far riferimento ai medesimi codici utilizzati per la registrazione degli atti costitutivi.
Con la risoluzione n. 70/E del 16 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto un'estensione dell'utilizzo dei codici tributo relativi al versamento di imposte, interessi e sanzioni, per la registrazione degli atti costitutivi di start-up innovative.
Si tratta, per la precisione, dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016:
"1540" denominato "Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di registro";
"1541" denominato "Startup innovative – atto costitutivo – Sanzione da ravvedimento imposta di registro";
"1542" denominato "Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di bollo";
"1543" denominato "Startup innovative – atto costitutivo – Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo";
"1544" denominato "Startup innovative – atto costitutivo – Interessi da ravvedimento".
La risoluzione appena pubblicata, infatti, prevede che i codici in questione debbano essere utilizzati anche per il versamento delle somme che sono dovute per la registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative.
Per scaricare il testo della risoluzione n. 70/E/2017 clicca qui.
Per scaricare il testo della risoluzione n. 56/E/2016 clicca qui.