Ok alla notifica diretta al portiere senza raccomandata informativa
La sua omissione non pregiudica il perfezionamento dell'operazione, risolvendosi in una mera irregolarità di carattere estrinseco che non integra alcuna ipotesi di nullità .
Per la validità della notificazione dell'atto tributario, eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale mediante consegna nelle mani del portiere, non è richiesto l'invio al destinatario della raccomandata informativa, prevista per analoga fattispecie dall'articolo 139 del codice di procedura civile.
Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza 11619/2017, ove è stato altresì ribadito che la disciplina delle notifiche postali dirette è quella concernente il servizio postale ordinario e non quella dettata dalla legge 890/1982.
