Rottamazione: la lite abbandonata lascia in eredità spese processuali

L'adesione al trattamento agevolativo ha come effetto l'estinzione della controversia. Il contribuente deve chiedere al giudice il provvedimento di cessazione della materia del contendere.
Per il principio di soccombenza virtuale, il contribuente, che rinuncia alla causa perché ha rottamato le cartelle, paga comunque le spese processuali se i motivi presentati per fare annullare l'atto impositivo erano in teoria infondati.
Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 8377 del 31 marzo 2017.