Impresa vera ma estranea ai lavori: la falsità soggettiva è dall’origine

Secondo la Corte di legittimità il concetto di "operazioni inesistenti" è da intendersi in senso ampio e non è possibile restringerlo alle sole ipotesi di "inesistenza assoluta".
È configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2, Dlgs 74/2000, anche se i soggetti indicati in fattura esistono, ma non sono quelli che hanno svolto le prestazioni. A chiarirlo, la suprema Corte con la sentenza n. 20875 del 2 maggio 2017.