I controlli fiscali presso la sede del contribuente oltre il termine previsto non determina la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017, ha affermato che, in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio e la violazione di questo termine previsto dallo Statuto del contribuente (30-60 giorni), "non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore".