Limiti dell’impugnazione della delibera assembleare da parte di un condomino: il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la sentenza n. 1137 del 9 maggio 2017 ha chiarito che, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., un condomino che abbia partecipato all'assemblea condominiale può impugnare la delibera assembleare solo nel caso in cui risulti assente alla votazione, dissenziente o si sia astenuto proprio in ordine alla deliberazione che impugna.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione "deve essere provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova".