Cancellazione del volo aereo? Se non comunicato al passeggero il vettore deve pagare la compensazione pecuniaria
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza dell'11 maggio 2016 (causa C-302/16) ha affermato che in caso di volo cancellato ma non comunicato al passeggero, il vettore è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 7 del regolamento n. 261/2004.
Il citato articolo prevede infatti che il vettore aereo operativo debba pagare la suddetta compensazione in caso di cancellazione del volo che non sia stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, "anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine".
