La Cassazione sull’accertamento dello stato di adottabilità di un minore

Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve:
a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori (nella specie, della madre), sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (nella specie, in quanto i minori sono da anni collocati in casa famiglia);
c) avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari, nella specie quello italiano e quello filippino, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (nella specie, il giudice di merito, confermando una precedente pronuncia di adottabilità di due minori, già cassata dalla Suprema corte, ne aveva però disatteso le vincolanti e specifiche prescrizioni sopra riportate, con conseguente cassazione anche della sentenza di rinvio).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 14-03-2017, n. 6552 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".