Gestione di un asilo nido privato – Validità requisito professionale posseduto

Un soggetto titolare di asilo nido privato con preparazione e somministrazione di pasti non può considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di un'attività commerciale al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce tale possesso a chi ha " …. esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (…)".
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando la propria precedente nota n. 136797 del 14 giugno 2012, sostiene che la gestione di comunità residenziali (nel caso specifico: case di riposo per anziani) anche se nel centro cottura delle stesse vengono prodotti e somministrati i pasti degli anziani, non può considerarsi come impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Trattandosi, pertanto, nel caso in questione, di situazione analoga, ovvero non potendosi considerare un asilo nido privato alla stregua di un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, anche se all'interno vengono preparati e somministrati pasti agli assistiti, il Ministero ritiene di non poter considerare il soggetto in discorso in possesso del requisito professionale richiesto.
Questo è quanto viene precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 133794 del 6 aprile 2017, emanata in risposta ad un quesito posto da un Comune con il quale veniva chiesto se un soggetto titolare di asilo nido privato con preparazione e somministrazione di pasti possa o meno considerarsi in possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.