Abbandono di rifiuti: sanzione penale anche per le associazioni non lucrative – Nuova sentenza della Cassazione
Nella nozione di "enti", cui fa riferimento l'art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, rientrano anche le associazioni con finalità non lucrativa e, pertanto, nel caso di abbandono di rifiuti, dovrà essere applicata la sanzione penale.
A dirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20237 del 28 aprile 2017, che ha così motivato la conferma di una sentenza di condanna, inflitta dal Tribunale di Cassino (FR), al Presidente di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, per abbandono incontrollato dei rifiuti prodotti dall'attività (resti di piattelli, borre in plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo).
Il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 – si legge nella sentenza – "è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma".
Secondo la Suprema Corte, la "genericità " del D.Lgs. n. 152/2006, laddove sanziona penalmente l'abbandono di rifiuti da parte di "titolari di imprese e responsabili di enti", è chiaramente finalizzata alla massima estensione dell'operatività della norma ed è quindi tale da comprendere qualunque ente giuridico, ivi compresi quelli associativi con finalità non lucrative.
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