Conferimento, anzi no cessione: pari dignità per gli atti in causa
I singoli negozi utilizzati in combinazione strumentale non hanno differente rilevanza, pertanto non si può identificare un negozio principale rispetto a un altro, accessorio o subordinato.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di riqualificazione in termini di cessione di ramo d'azienda di un complesso di atti funzionalmente collegati tra loro, quali il conferimento di ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote della società conferitaria, la competenza a emettere l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta spetta all'ufficio presso il quale è stato registrato uno qualsiasi degli atti in questione: i singoli negozi utilizzati in combinazione strumentale nella fattispecie complessa, invero, non assumono una differente rilevanza sul piano causale, cosa che non consente di identificare un negozio principale rispetto a un altro, accessorio o subordinato.
Questa, in breve, l'interessante conclusione cui perviene la Corte di cassazione con la sentenza 8792 del 5 aprile 2017.
