Start-up e PMI innovative – Indicazione della “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa alla luce della nuova tassonomia XBRL
Successivamente alla emissione della nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, denominata "2016-11-14", nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle Startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435-ter del Codice civile, le Startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n. 1), della lett. h), dell'art. 25 del D.L. n.179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012), in calce allo stato patrimoniale.
Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, anche le PMI innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dall'art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in calce allo stato patrimoniale.
Questo è quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 14 febbraio 2017, Prot. 50195, emesso in particolare in relazione a una richiesta di parere in merito all'indicazione del requisito delle spese in ricerca e sviluppo per le startup e PMI innovative.
Nel presente parere, il Ministero ricorda di essersi già pronunciato sulla sopravvenuta incoerenza dell'art. 2435-ter del Codice civile, con l'art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del D.L. n.179/2012 e con la corrispondente previsione dell'art. 4, del D.L. 3/2015, affermando in sintesi che, in virtù del principio di specialità della disciplina Startup (e PMI), permanesse l'obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del requisito della "ricerca e sviluppo" (Parere del 17 novembre 2016, Prot. 3611851). Tuttavia successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle Startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435-ter del Codice civile.
Pertanto, il citato parere Prot. 3611851/2016 deve ritenersi oggi superato.
Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 una delle più significative è rappresentata dall'introduzione del nuovo art. 2435-ter del Codice civile (rubricato "Bilancio delle micro-imprese"), col quale vengono previste specifiche semplificazioni relativamente al bilancio delle micro-imprese.
Le micro-imprese sono, infatti, esonerate dalla redazione:
del rendiconto finanziario;
della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
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