Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età non configura licenziamento
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 1743 del 24-01-2017 ha chiarito che non compete al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso quando, avendo usufruito di un lungo periodo di preavviso, sia stato collocato a riposo in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età .
Secondo la Suprema Corte "la mera comunicazione datoriale di collocamento a riposo del dipendente, emessa sulla base della clausola che prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, non è da interpretarsi come comunicazione di licenziamento".
