Liquidazione dell’IVA di gruppo: le modifiche alla disciplina

Il Decreto MEF del 13 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2017.
Le novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2017; in sintesi:
l'acconto IVA di dicembre e l'acconto e saldo IVA annuale vanno determinati al netto delle eccedenze a credito di cui all'art. 30, D.P.R. n. 633/197;
si considerano controllate le spa, sapa, srl, snc e sas le cui azioni/quote sono possedute in misura superiore al 50% del capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione. Tale percentuale non tiene conto delle azioni prive del diritto di voto;
l'ente o società controllante comunica all'Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si esercita l'opzione;
l'opzione ha effetto fino alla revoca che si esercita secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni con apposito modello;
sono soppressi gli obblighi di presentazione, in capo alla società controllante, dalle dichiarazioni annuali all'ufficio in cui ha il domicilio fiscale la controllante.
Fonte: www.mef.gov.it