La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza commercialisti ha il potere di accertare le eventuali situazioni di incompatibilità del professionista

Con la sentenza n. 2612 del 1 febbraio 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile hanno chiarito che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente e, comunque, prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, che l'esercizio della professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953, ora art. 4 del d.lgs. n. 139 del 2005, ancorchè tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente.