La Cassazione sull’individuazione del soggetto obbligato al compenso dell’avvocato domiciliatario

Al fine di individuare il soggetto obbligato al versamento del compenso per l'attività svolta dal domiciliatario, è necessario ricostruire i rapporti tra le parti, in quanto è obbligo del mandante (avvocato o cliente) corrispondere il compenso all'avvocato domiciliatario.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 30-09-2016, n. 19416 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".