Avvocati: è vietato registrare e far ascoltare a terzi in viva voce le telefonate intercorse con il collega
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 7 del 17 febbraio 2016, ha chiarito che è vietato per l'avvocato registrare e far ascoltare a terzi in viva voce le telefonate intercorse con il collega a sua insaputa e senza il preventivo consenso in quanto si commette illecito deontologico.
Secondo il CNF, infatti, il divieto sancito dall'art. 38, co. 2, ncdf già art. 22 cdf secondo cui l'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega senza il preventivo consenso o all'insaputa di questi, riguarda anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce, permettendo quindi a terzi di ascoltare la conversazione con l'interlocutore.
