Definizione agevolata preclusa per l’indebito utilizzo di credito

Il contribuente può beneficiare di sanzioni determinate ex lege in misura ridotta solo se ha pagato integralmente, nei termini previsti, la somma dovuta a titolo di imposta.
Il superamento del limite massimo del credito di imposta compensabile equivale a un omesso versamento dell'imposta per un importo pari all'eccedenza in compensazione e, quindi, rientra nell'esclusione dalla definizione agevolata delle sanzioni stabilita dall'articolo 17, ultimo comma, Dlgs 472/1997.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 27315 del 29 dicembre 2016.