La Cassazione sull’indennità sostitutiva del preavviso per il lavoratore in età pensionabile

La Corte di Cassazione Civile, con la recentissima ordinanza n. 20499 del 29-08-2017 ha chiarito che "la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età , non integra una ipotesi di recesso datoriale, ma si estrinseca esclusivamente nella volontà del datore di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale".
In base al principio sopra enunciato, quindi, non deve essere riconosciuta al lavoratore in età pensionabile l'indennità sostitutiva del preavviso in quanto la semplice comunicazione, da parte del datore di lavoro, di collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento del limite di età , non può interpretarsi come comunicazione di licenziamento.