La guardia medica che rifiuti di effettuare la visita a domicilio commette il reato di “rifiuto di atti d’ufficio”

Condannata a 6 mesi di reclusione la guardia medica che si è rifiutata di effettuare la visita domiciliare non aderendo alla richiesta di intervento urgente.
Con la sentenza n. 39428 del 22 agosto 2017 la Corte di Cassazione Penale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità , ha ribadito che "integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente" ed ha così confermato la condanna del medico.