I soldi sono all’estero, ma ci sono: l’incapienza finanziaria è fasulla

In questo caso, il profitto del reato confiscabile non è rappresentato dal debito tributario accertato, ma dalla riduzione fraudolenta o simulata del patrimonio dell'obbligato.
Si ravvisa il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell'ipotesi in cui il professionista, al fine di ottenere un piano di rateizzazione del debito tributario, si dichiara finanziariamente incapiente, ma detiene illecitamente un conto all'estero, dove sono confluiti i proventi non dichiarati derivanti dall'attività professionale.
In questo caso, il profitto del reato e l'ammontare dei beni confiscabili non si quantifica nel debito tributario rimasto inadempiuto, ma nella riduzione fraudolenta del patrimonio del debitore.
Questo il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 37136 del 26 luglio 2017.