Quantificazione sanzioni lavoro occasionale: i chiarimenti dell’INL

Con la nota del 21 agosto 2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria applicabile alle prestazioni occasionali in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'art. 54-bis, comma 20, del DL n. 50/2017.
Nella nota l'INL ha precisato che il parametro di quantificazione dell'importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, di 1 il secondo giorno e di 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà pari a euro 833,33 x 3 giorni, per un totale di euro 2.499,99).