NUOVO ANTIRICICLAGGIO: obblighi di comunicazione per società – associazioni – trust

Obbligo a carico di società e persone giuridiche private
L'articolo 21, c. 1 e 2, del decreto prevede che le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel registro delle imprese e le persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361
comunichino al registro delle imprese le informazioni relative al titolare effettivo
in via esclusivamente telematica
in esenzione da imposta di bollo
per l'iscrizione in apposita sezione ad accesso riservato.
L'omessa comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'art. 2630 Codice Civile, cioè da 206 a 2.065 euro.
L'accesso a tale sezione è consentito, oltre che al Ministero dell'economia, alla Direzione Antimafia, all'Unità di Informazione Finanziaria, al Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza ed anche alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; l'accesso è consentito anche ai professionisti obbligati all'adeguata verifica della clientela, previo accreditamento e con pagamento dei diritti di segreteria; l'individuazione quindi del titolare effettivo dovrebbe semplificarsi (a pagamento),… [continua sul sito]