Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Ampliato l’ambito di applicazione del Registro delle opposizioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
Il comma 54, dell'articolo 1 della legge in esame, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga aggiornato il Regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (c.d. "Registro delle opposizioni"); ciò al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere – che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità , dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, "al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".
A proposito del Registro delle opposizioni, ci limitiamo a segnalare che lo scorso 2 agosto è stato approvato, dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato il disegno di legge contro il telemarketing aggressivo dal titolo "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato", che modifica le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni.
Il disegno di legge, che ora passerà all'esame della Camera, prevede la possibilità per tutti di iscriversi al registro delle opposizioni, anche con numeri cellulari e anche in caso di telefoni fissi non iscritti negli elenchi telefonici (art. 1, comma 2).
Con l'iscrizione, si intendono revocati tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza (art. 1, comma 5).
Viene esplicitamente vietata la cessione di elenchi telefonici a terzi e la violazione dei divieti introdotti prevede sanzioni, fino alla sospensione e alla revoca della licenza per gli operatori (art. 1, comma 7). Vietato, poi, il ricorso ai compositori automatici per la ricerca dei numeri (art. 1, comma 14).
Introdotto l'obbligo al ricorso di un codice o prefisso specifico unico, in modo che chi riceve la chiamata, anche se non è iscritto al registro delle opposizioni, possa riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale (art. 2).
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