Requisito anzianità lavorativa per accedere al trattamento di integrazione salariale: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Con la Circolare n. 14 del 26 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti relativamente al requisito dell'anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi.
L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che, al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere "presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione".
Nella Circolare il ministero ha precisato che, ai fini della valutazione del citato requisito, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs quindi, tale requisito, dovrà essere verificato dall'INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.