L’avvocato ha l’obbligo di restituire la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato

E' sanzionabile l'avvocato che ometta di restituire al cliente la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato. Esso, infatti, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, "non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario".
Questo il principio contenuto nella sentenza n. 41 del 4 aprile 2017 del Consiglio Nazionale Forense.