La parte assente in primo grado può produrre documenti in appello

Sebbene preesistenti al giudizio svoltosi dinanzi alla Ctp, è la previsione di una norma "speciale" in ambito tributario a consentirne la presentazione in sede di gravame.
È ammissibile la produzione documentale, volta a provare la notificazione degli "atti presupposti" degli atti riscossivi impugnati, effettuata per la prima volta nel secondo grado di giudizio da parte dell'agente della riscossione rimasto "contumace" nel primo.
Lo ha statuito la Corte di cassazione, sezione VI, nell'ordinanza 17120 dell'11 luglio 2017.