Donazione con bonifico nulla per mancanza di atto pubblico

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 ha chiarito che è nulla la donazione effettuata con bonifico, compiuta a titolo di liberalità , per la mancanza del requisito della forma dell'atto pubblico.
Secondo la Suprema Corte infatti "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".