Perquisizione personale e successivo sequestro: la Cassazione sulla facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore

La Corte di Cassazione, Quinta sezione Penale, con la sentenza n. 36724 del 24 luglio 2017 ha chiarito che, nell'ipotesi in cui l'indagato, al momento della perquisizione personale, sia stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non è necessario che riceva un ulteriore analogo avvertimento al momento dell'esecuzione del sequestro conseguente alla predetta perquisizione.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "L'indubbio collegamento funzionale esistente tra l'atto di sequestro probatorio con la preventiva perquisizione rende evidente che l'avviso ex art. 114 disse. att. c.p.p. che gli operanti fanno all'indagato all'atto della perquisizione possa valere anche per il successivo eventuale sequestro, non essendo necessario che le operazioni ex art. 354 c.p.p. siano interrotte per dare all'indagato un nuovo avviso in sede di sequestro."