Bancarotta, occultamento scritture: due condanne per due distinti reati

Il primo danneggia i creditori, il secondo è di natura tributaria perché sottrae documenti contabili obbligatori per l'accertamento dei redditi e la ricostruzione del volume d'affari.
Esiste il concorso di reati tra l'occultamento delle scritture contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000) e la bancarotta fraudolenta documentale. In difetto, infatti, dell'"identità del fatto", non si configura alcuna violazione del ne bis in idem.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 32367 del 5 luglio 2017.