Non più notifiche alla cancelleria: ora c’è il “domicilio digitale”

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 17048 dell'11 luglio 2017 ha chiarito che, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale per gli avvocati, istituito dall'art. 16-sexies del DL n. 179/2012, non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notifiche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario procedente "a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia funzionante per cause imputabili al destinatario".