Licenziamento disciplinare illegittimo se circostanze e motivazioni diverse nella lettera e nel giudizio?

In punto di diritto è illegittimo il licenziamento disciplinare comminato alla dipendente sulla base di una sua condotta commissiva, mentre, in sede giudiziale, la società fa esclusivo riferimento a circostanze diverse e cioè alle errate istruzioni che la dipendente avrebbe impartito ad una collega, comportando violazione del diritto di difesa. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 3 luglio 2017, n. 16332, mediante il quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d'appello di Milano.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal fatto che la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2013, confermava la pronunzia del Tribunale di Milano con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato il 31/3/2011 da Fantasia S.r.l. alla dipendente LIVIA e dalla stessa ritualmente impugnato.
La Corte di merito osservava, per ciò che qui ancora rileva, che correttamente il primo giudice aveva rilevato che l'immutabilità della contestazione disciplinare impediva al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970, di introdurre in giudizio circostanze nuove rispetto a quelle contestate al momento del licenziamento, al fine di garantire l'effettivo diritto di difesa alla lavoratrice incolpata.
In particolare, il primo giudice aveva rilevato che la contestazione disciplinare agli atti ed oggetto di causa faceva espresso riferimento ad una condotta commissiva addebitata a LIVIA… [continua sul sito]