Trattamento di dati giudiziari dei dipendenti: quando è possibile
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 267 del 15 giugno 2017, ha chiarito che i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari solo se autorizzati da una espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante in cui siano indicate:
le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento;
i tipi di dati;
le operazioni eseguibili.
In linea con questo principio il Garante ha quindi rigettato l'istanza di una società che chiedeva l'autorizzazione ad effettuare un trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti non previsto da una adeguata base giuridica.
