Antiriciclaggio: quando l’Avvocato è esonerato dall’obbligo di segnalare l’operazione sospetta
Il Consiglio Nazionale Forense, in una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet, ha precisato che l'Avvocato è esentato dall'obbligo di segnalazione "quando le informazioni sono ricevute da un cliente con riferimento ad un procedimento giudiziario, ivi inclusi i procedimenti arbitrali ed i procedimenti innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge.
Inoltre, ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei compiti di difesa, ed altresì ogni informazione ricevuta dall'Avvocato con riferimento alla consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, non dovrà in alcun modo essere segnalata.
Un'ulteriore esenzione dall'obbligo di segnalazione è infine espressamente prevista allorquando l'Avvocato esamini la "posizione giuridica" del cliente, e ciò evidentemente non necessariamente in una fase prodromica o connessa ad un procedimento giudiziario".
