Cancellazione del volo non comunicata in tempo? L’indennizzo spetta anche in caso di prenotazione effettuata online

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza dell'11 maggio 2017 (C-302/16), ha chiarito che, come previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004, il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato della cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro tale termine.
La Corte ha inoltre sottolineato l'indennizzo è dovuto non soltanto nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero ed il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato tramite di un terzo, quale un'agenzia di viaggi on-line.