Il CNF sulla violazione del segreto professionale a conclusione dell’incarico

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 395 del 31 dicembre 2016 si è espresso in merito alla vicenda di un professionista che, assunto come testimone nel corso di altro procedimento penale, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed era stato conseguentemente sanzionato con la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per due mesi.
Con la sentenza in esame il CNF ha chiarito che il dovere di segretezza e riservatezza, che deve presiedere il rapporto fra il cliente ed il suo avvocato, non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso ed ha ritenuto congrua la sanzione discilinare applicata al professionista.