Procedura arbitrale e accesso al fondo di solidarietà

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, il Decreto 9 maggio 2017, n. 83 recante il "Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà , di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208."
L'art. 4 del decreto chiarisce che il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato da parte degli investitori delle banche in crisi, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data dell'offerta, da presentarsi tramite l'apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale della Camera arbitrale e presentato in via telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, a scelta del ricorrente, su supporto cartaceo al Collegio arbitrale.
Pubblicato inoltre, sulla stessa Gazzetta Ufficiale, il Decreto che disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori, ai sensi dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
Entrambi i provvedimenti entreranno in vigore il 28 giugno.