Malattia: rientro anticipato al lavoro

Inps, Circolare 2 maggio 2017 n. 79. Tra le indicazioni riportate sul certificato medico riveste particolare importanza la data di prognosi, che indica il termine ultimo per l'erogazione della prestazione economica di malattia rilevante da un punto di vista amministrativo-previdenziale. Tale data rappresenta un elemento "previsionale" sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi che il medico certificatore formula al momento della visita. Tale dato è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base a un decorso rispettivamente più rapido o più lento della malattia.
Con la circolare del 2 maggio l'Inps ribadisce che:
1) nel caso di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore si fa rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per la malattia;
2) nell'ipotesi di guarigione anticipata l'interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, per documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro… [continua sul sito]