La Cassazione sulla facoltà di astensione a testimoniare per segreto professionale
Non è ricorribile per cassazione, né altrimenti autonomamente impugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordini allo stesso di deporre.
Fonte: Cass. pen., sez. VI, 10-01-2017, n. 7440 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".
