La ritenuta senza certificazione è scomputabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14138 del 7 giugno 2017, ha chiarito che il contribuente ha la possibilità di scomputarsi le ritenute d'acconto da lavoro autonomo anche in assenza delle certificazioni del sostituito d'imposta se ha la possibilità di produrre documentazione alternativa, evitando così la duplicazione di un'imposta già scontata alla fonte.
In tal senso si era già pronunciata l'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 68 del 19 marzo 2009, in cui aveva chiarito che è consentito lo scomputo delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato.