Avvocati: l’anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati Stabiliti e all’albo ordinario non sono cumulabili
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 350 del 24 novembre 2016 ha chiarito che l'anzianità di iscrizione nella sezione speciale all'Albo degli Avvocati Stabiliti e l'anzianità di iscrizione nell'albo ordinario non sono cumulabili.
Questo perchè corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che non sono sovrapponibili e cumulabili e che, inoltre, avvengono sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l'iscritto nell'Albo ordinario).
