Forme pensionistiche complementari – Determinata la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo annuo dovuto alla COVIP per l’anno 2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2017, la Delibera della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) 22 marzo 2017, n. 3584: recante "Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2017, da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2016 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 dovrà essere effettuato dalla società o dall'ente stesso.
Il contributo in questione deve essere versato entro il 31 maggio 2017.
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla COVIP presso la Banca popolar di Sondrio, sede di Roma.
La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2017».
A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2017, tutti soggetti interessati sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet della COVIP stessa.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza indicata sopra, il versamento del contributo dovrà essere effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita.
Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti obbligati, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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