Imposta di soggiorno strutture ricettive: ridenominati i codici tributo

Con la risoluzione n. 74/E del 26 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo 3936, 3937 e 3938 per il versamento, tramite modello F24, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale.
L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto che i comuni di capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possano istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
Con la Risoluzione n.64/E del 30 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per versare la suddetta imposta di soggiorno tramite n.dello F24 devono essere utilizzati gli stessi codici tributo già previsti per il pagamento del contributo introdotto dal Dl 78/2010 a favore di Roma Capitale, che sono stati così ridenominati:
"3936" denominato "Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011";
"3937" denominato "Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI";
"3938" denominato "Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c.16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI".