Le dichiarazioni spontanee in assenza del difensore sono utilizzabili nella fase procedimentale?

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la sentenza n.. 26246 del 25 maggio 2017, ha chiarito che, "le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio siano utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione".
Tali dichiarazioni, ha precisato la Corte, "hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed agli eventuali riti a prova contrata, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento".