L’Agenzia Entrate pubblica i chiarimenti sull’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali

L'Agenzia Entrate, in data 26 maggio, ha reso disponibile sul proprio sito internet le risposte ad alcune FAQ per la compilazione della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Le principali:
Importo del rigo VP8: "Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione"
Imponibile delle operazioni passive in cui il cessionario/committente è debitore dell'Iva: "Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali egli è debitore dell'imposta. Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2)"
Imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita: "L'imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta"
Ammontare del credito Iva dell'anno precedente da utilizzare in compensazione/detrazione: "Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9"
Riporto del credito dell'anno precedente non utilizzato in gennaio: "Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, […] il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9"
Fatture emesse in regime di split payment: "è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4)"
Obbligo di presentazione se non è stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un trimestre: "L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione."
Iva non versata in quanto non superiore a 25,82 euro: "L'Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, […] il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo"