Distruzione o occultamento di documenti contabili: non è reato se li si può “ricostruire” con altri documenti

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22126, depositata l'8 maggio 2017, si è espressa in tema di reati tributari ed ha affermato che "il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta".